si tratta pertanto di crediti per i quali ex art. 43 LEF non è data la via ordinaria del fallimento. b) Oggetto del contendere è se la via straordinaria del fallimento senza preventiva esecuzione di cui all'art. 190 LEF è aperta all'ente pubblico per pretese fiscali fondate sul diritto pubblico nel senso inteso all'art. 43 LEF. 3. La norma dell'art. 43 LEF deroga al sistema legale - in particolare, per una società anonima, all'art. 39 cpv.1 n.7 LEF - e deve perciò essere interpretata restrittivamente (DTF 115 III 91 cons.2 e 94 III 71 cons.3), ritenuto che in linea di principio la specie di esecuzione si determina secondo la persona del debitore.