{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-186_1996-01-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8553&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f1745472795e930d42d08e1770bc8708"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.01.1996 14.1995.186"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:40", "Checksum": "f4c91114df2ed27dde819999d6456d6e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.01.1996 14.1995.186\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) La giurisprudenza cantonale (sentenza 31 agosto 1984 della II Camera civile dell'Obergericht del Canton Zurigo, in: ZR 1985, n.99, cons.1, p.240; 15 dicembre 1983 della Schuldbetreibungs- und Konkurskommission dell'Obergericht del Canton Lucerna, in: ASA 53 [1984/85] p.78 cons.2; 14 aprile 1983 del Rekursrichter für Schuldbetreibung und Konkurs del Kantonsgericht del Canton San Gallo, in: ASA [Archiv für Schweizerisches Abgaberecht] 53 [1984/85] p.69-71 cons.1; cfr. in senso convergente i giudizi di primo grado in ASA 53 [1984/85] p.80-81, cons.3 e p.83-84 cons.C) ammette che l'ente pubblico - quale titolare di pretese di diritto pubblico - possa perseguire l'escusso nella forma straordinaria del fallimento senza preventiva esecuzione, atteso che:\n- non vi è alcun motivo per sfavorire l'ente pubblico quando vi è certezza che il fallimento è ormai inevitabile;\n- la possibilità di procedere in via di pignoramento ex art. 43 LEF anche contro debitore soggetto a fallimento - oltre che ad evitare inutili decozioni di persone giuridiche o fisiche ancora in grado di risollevarsi da una critica situazione finanziaria - è intesa anche a favorire l'ente pubblico, sottraendolo a quella par condicio creditorum che si realizza dopo la declaratoria di fallimento: quale corollario di siffatto diritto, ben può darsi facoltà di rinuncia nell'ipotesi straordinaria in cui si realizza una delle cosiddette cause materiali di fallimento ex l'art. 190 cpv.1 n.1-3 LEF;\n- la ratio legis originaria che imponeva di salvaguardare la capacità reddituale produttiva dei soggetti di diritto, in un periodo in cui le assicurazioni sociali non esistevano, ha oggi perso in sostanza di rilievo mutandosi nel suo opposto: l'ente pubblico deve infatti poter incassare i contributi di diritto pubblico per poter far fronte ai sempre crescenti oneri delle assicurazioni sociali, a meno che la norma di diritto federale su cui si fonda la pretesa creditoria escluda espressamente il diritto di richiedere il fallimento senza preventiva esecuzione.\nc) Il Tribunale federale - per quanto noto a questa Camera - si è espresso una sola volta, su ricorso di diritto pubblico contro la sentenza 14 aprile 1983 del Rekursrichter für Schuldbetreibung und Konkurs del Kantonsgericht del Canton San Gallo, giungendo alla conclusione che il giudizio cantonale è ben lungi dall'essere arbitrario (cfr. sentenza 24 giugno 1983 della II Corte civile, in: ASA 53 [1984/85] p.73-74 cons.2), ritenuto che:\n- la decisione cantonale non è in contrasto con giurisprudenza e dottrina;\n- il ricorrente non spiega perché l'ente pubblico, per pretese di diritto pubblico, dovrebbe essere sfavorito rispetto ad un privato quando vi è certezza che il fallimento è ormai inevitabile.\n4) __________ procede contro __________ per mancato pagamento dell'imposta sulla cifra d'affari e ammende connesse. La normativa federale riferita all'imposta federale sulla cifra d'affari non prevede norma esplicita che limiti il diritto dell'ente pubblico di procedere ex art. 190 LEF: non vi è quindi motivo - e l'escussa nemmeno lo pretende, la sua tesi essendo incentrata sul solo divieto ex art. 43 LEF - per negare all'ente pubblico la facoltà di richiedere il fallimento.\n5) Resta quindi da esaminare se si realizza una delle cosiddette cause materiali di fallimento previste all'art. 190 cpv.1 n.1-3 LEF.\na) La precettante si richiama all'art. 190 cpv.1 n.2 LEF, ritenuto che la prova della sospensione dei pagamenti risulta in tutta evidenza dai 9 attestati di carenza di beni dopo pignoramento per complessivi Fr. 321'180.30 emessi a favore della __________ e a carico dell'escussa (doc. A-I) per mancato pagamento dell'imposta sulla cifra d'affari riferita ai periodi trimestrali dal 1° aprile 1990 al 31 dicembre 1992 (doc. A, B, D, F, G, H e I) come pure dei decreti penali n.__________ del 6 maggio 1993 (doc. E) e n.__________ del 26 maggio 1993 (doc. C).\nb) Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti (art. 190 cpv.1 n.2 LEF).\nSi ha sospensione dei pagamenti quando il debitore lo dichiara espressamente o se atti concludenti attestano che non è più in grado di pagare debiti esigibili (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §38 m.14): tra le manifestazioni esteriori della sospensione dei pagamenti vi è il non pagare debiti incontestati ed esigibili come pure la reiterazione di opposizioni a precetti esecutivi per l'incasso di debiti incontestati ed esigibili anche per importi minimi (DTF 15 dicembre 1993 in re A. SA c. Itex Italgrani Export SA, in: SJ 1994, cons.3a, p.434-435).\nc) Nel caso di specie, 9 attestati di carenza di beni dopo pignoramento per complessivi Fr. 321'180.30 costituiscono esempio scolastico di sospensione dei pagamenti, ritenuto che l'escussa non eccepisce alcunché in termini proceduralmente validi e ha reiteratamente affermato in sede di pignoramento di non possedere \"beni di sorta da sottoporre a pignoramento\".\nSi realizza pertanto, contrariamente all'assunto pretorile, la causa materiale di fallimento ex art. 190 cpv.1 n.2 LEF.\n6. L'appellazione della __________ va accolta e di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________\nLa tassa di giustizia segue la soccombenza (art.52, 53, 54 e 67 cpv.1 OTLEF)."}