O è stato largamente superato da movimenti sul conto corrente in questione, protrattisi durante un periodo di ben tre anni, che non possono pertanto essere considerati dei semplici automatismi. In casu la relazione di conto corrente tra le parti è quindi proseguita dopo il benestare doc. O, che ha di conseguenza perso la qualità di riconoscimento di debito. D’altro canto gli estratti conto doc. N, anche se approvati tacitamente, non possono rappresentare riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF, non risultando adempiuto il requisito della firma da parte del debitore.