R.C.M. cons. 3b, con riferimento alla prosecuzione di “quel rapporto di dare ed avere inter partes, sostanzialmente affine a un conto corrente, con intensi movimenti di conto che hanno determinato l’irrilevanza in questa sede di procedura sommaria della dichiarazione doc. B quasi fosse, per mantenere l’analogia col rapporto di conto corrente un benestare intermedio ormai superato da accadimenti successivi”; cfr. pure CEF 6 giugno 1988 in re F.AG c. A.F. cons. 2c: “Né altro può dedursi dal benestare ... :