Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3). c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 331). d) Un benestare intermedio, di data non recente, di conto corrente su cui vi sono stati ulteriori movimenti non vale quale riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 339). Cfr. in senso convergente CEF 14 luglio 1993 in re BdG c. G.F. cons. 2b; CEF 6 giugno 1988 in re O.S.G. c. R.C.M. cons.