In prima sede è stato poi rilevato che per inosservanza di tale accordo, la creditrice ha pronunciato la disdetta per il 16 maggio 1994. L’ulteriore proposta di rimborso rateale del credito offerta dalla banca al debitore il 26 maggio 1994 non è stata da questi accettata, non avendo egli rinviato il documento debitamente sottoscritto. La prima giudice ha quindi ritenuto valida la disdetta, argomentando che dall’addebitamento di interessi e spese e nel riporto a saldo del credito corrente non si può desumere la volontà della creditrice cessionaria di volere mantenere il rapporto di mutuo. I doc. I e L attestano infatti la chiara volontà della banca di ottenere il rimborso del credito.