Dagli atti risulta infatti che già il 29 luglio 1993, in seguito alla scadenza della facilitazione creditoria per il 10 luglio 1992, l’escusso ha espressamanete riconosciuto il debito esistente in conto corrente, per cui il 5 agosto 1993 (doc. H.) ha sottoscritto con la procedente un accordo secondo il quale la banca gli concedeva al massimo un anno di tempo per trovare una soluzione di rimborso conveniente, mentre l’escusso si impegnava a pagare gli interessi, ridotti all’8% netto dal 1. luglio 1993, mediante versamenti mensili di Fr. 780.--. In prima sede è stato poi rilevato che per inosservanza di tale accordo, la creditrice ha pronunciato la disdetta per il 16 maggio 1994.