Con sentenza 23 ottobre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che contestare in sede di rigetto dell’opposizione la validità del contratto di mutuo e l’esigibilità del credito costituisce abuso di diritto. Dagli atti risulta infatti che già il 29 luglio 1993, in seguito alla scadenza della facilitazione creditoria per il 10 luglio 1992, l’escusso ha espressamanete riconosciuto il debito esistente in conto corrente, per cui il 5 agosto 1993 (doc.