__________ ha poi sostenuto che dopo la disdetta doc. M del 31 agosto 1994, la procedente ha effettuato altre operazioni sul conto corrente, inviando i relativi estratti conto, capitalizzando gli interessi e riportando a nuovo il saldo risultante, per cui non è data l’esigibilità del credito posto in esecuzione. D. Con sentenza 23 ottobre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che contestare in sede di rigetto dell’opposizione la validità del contratto di mutuo e l’esigibilità del credito costituisce abuso di diritto.