tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE __________del 26/27 settembre 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 ottobre 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr.122’498.45 oltre interessi al 6.5% dal 1.7.1994. 2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, che rifonderà a controparte Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.