{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-03-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-185_1997-03-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8552&nX40_KEY=4933395&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc70287d74efd08daf6d4717dac633f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.03.1997 14.1995.185"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:32:21", "Checksum": "5f3bab2efa98beabea05a760d7aa2805", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.03.1997 14.1995.185\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizone nella prassi giudiziaria Ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\nc) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 331).\nd) Un benestare intermedio, di data non recente, di conto corrente su cui vi sono stati ulteriori movimenti non vale quale riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit., p. 339). Cfr. in senso convergente CEF 14 luglio 1993 in re BdG c. G.F. cons. 2b; CEF 6 giugno 1988 in re O.S.G. c. R.C.M. cons. 3b, con riferimento alla prosecuzione di “quel rapporto di dare ed avere inter partes, sostanzialmente affine a un conto corrente, con intensi movimenti di conto che hanno determinato l’irrilevanza in questa sede di procedura sommaria della dichiarazione doc. B quasi fosse, per mantenere l’analogia col rapporto di conto corrente un benestare intermedio ormai superato da accadimenti successivi”; cfr. pure CEF 6 giugno 1988 in re F.AG c. A.F. cons. 2c: “Né altro può dedursi dal benestare ... : i documenti prodotti attestano infatti che vi è stato successivamente un intenso movimento sul conto corrente, donde l’irrilevanza in questa sede di procedura sommaria per un benestare intermedio ormai superato e risalente a quasi quattro anni prima”.\ne) La questione che si pone in concreto è quella a sapere se in casu la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto.\nIl 5 giugno 1991 la __________ ha concesso all’escusso un credito in conto corrente per un importo massimo di Fr. 100’000.-- con interessi al 9 1/2% all’anno e commissione trimestrale di 1/4% (doc. D). Dalla documentazione agli atti risulta che lo stesso giorno l’ing. __________ ha sottoscritto il prelevamento di Fr. 98’000.-- (doc. O) dal conto corrente. Il doc. D ed il doc. O, considerati insieme, permettono di determinare che al momento della stipulazione del contratto il saldo del conto corrente a favore della banca ammontava a Fr. 98’000.--. Questi documenti costituiscono dunque, in linea di principio, titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per Fr. 98’000.-- oltre interessi al 9 1/2% e 1/4% di commissione trimestrale.\nf) L’escusso ha sostenuto che dopo la firma del doc. O, il conto è stato proseguito con ulteriori operazioni. Con l’approvazione tacita degli estratti conto, è intervenuta ogni volta novazione, per cui il doc. O ha perso ogni efficacia. D’altro canto non vi sono estratti conto più recenti firmati dal debitore.\ng) In casu dagli estratti conto doc. N, successivi al riconoscimento di debito costituito dai doc. D e O, risulta che la creditrice ha continuato ad imputare al saldo del conto corrente di Fr. 98’000.-- riconosciuto dall’escusso valuta 5 giugno1991, gli interessi al 9 1/2% o inferiori a questo tasso, le commissioni, le spese e il bollo ed ha accreditato i versamenti di Fr. 780.-- concordati per il pagamento degli interessi ridotti al tasso dell’8% dal 1. luglio 1993 (cfr. scritto della __________ del 5 agosto 1993, doc. H), durante un periodo che va dal 1. luglio 1991 al 30 giugno 1994. Questi documenti attestano di conseguenza che il benestare doc. O è stato largamente superato da movimenti sul conto corrente in questione, protrattisi durante un periodo di ben tre anni, che non possono pertanto essere considerati dei semplici automatismi. In casu la relazione di conto corrente tra le parti è quindi proseguita dopo il benestare doc. O, che ha di conseguenza perso la qualità di riconoscimento di debito. D’altro canto gli estratti conto doc. N, anche se approvati tacitamente, non possono rappresentare riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF, non risultando adempiuto il requisito della firma da parte del debitore. Il rigetto dell’opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione qualora egli disponga di un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (DTF 106 III 99).\nIn mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto dell’opposizione va respinta.\n4. L’appello 31 ottobre 1995 dell’ing. __________ va di conseguenza accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF),\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF\npronuncia\nI. L’appello 31 ottobre 1995 dell’ing. __________, è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 23 ottobre 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 27 luglio 1995 __________ è respinta."}