{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-03-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-185_1997-03-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8552&nX40_KEY=4933395&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc70287d74efd08daf6d4717dac633f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.03.1997 14.1995.185"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:32:21", "Checksum": "5f3bab2efa98beabea05a760d7aa2805", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.03.1997 14.1995.185\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n18 marzo 1997/B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 luglio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nIng. __________ patr. dallo __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto .\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE __________del 26/27 settembre 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 ottobre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr.122’498.45 oltre interessi al 6.5% dal 1.7.1994.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, che rifonderà a controparte Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 31 ottobre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\ncon osservazioni 22 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________del 26/27 settembre 1994 dell’UE di Lugano la __________ (in seguito __________ ha escusso l’ing. __________ per l’incasso di Fr.122’498.45 oltre interessi al 6 1/2% dal 1. luglio 1994, indicando quale titolo di credito: “concessione credito”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso sia contro il credito che contro il diritto di pegno, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di concessione di credito in conto corrente concluso il 5 giugno 1991 dalla __________ (in seguito: __________) e l’ing __________ (doc. D) per l’importo di Fr. 100’000.--, garantito dalla costituzione a pegno di due cartelle ipotecarie al portatore (doc. F) di nominali Fr. 50’000.-- ciascuna, gravanti in 3. e 4 rango la PPP n. __________ per 12/1000, la PPP n. __________ per 12/1000, la PPP n. __________per 23/1000 di comproprietà della part. n. __________. Il rapporto di mutuo è stato rinnovato il 10 luglio 1992 fino al 30 settembre 1992 (doc. G). Con cessione 17 giugno 1993 (doc. A) il credito è stato ceduto dalla __________ alla __________\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha negato l’esigibilità del credito in esame, trattandosi di un credito in conto corrente in continua modifica. Posteriormente alla firma del doc. O (5 giugno 1991), il conto corrente é stato proseguito con ulteriori operazioni e con l’invio trimestrale di estratti-conto da parte della banca creditrice, indicanti pure la capitalizzazione degli interessi ed il riporto a nuovo dei saldi risultanti. Con l’approvazione tacita degli estratti conto, indicata dalla clausola apposta in calce agli stessi, secondo l’escusso, é intervenuta ogni volta novazione ex art. 117 cpv. 2 CO, per cui il doc. O ha perso ogni efficacia. L’ing. __________ ha poi sostenuto che dopo la disdetta doc. M del 31 agosto 1994, la procedente ha effettuato altre operazioni sul conto corrente, inviando i relativi estratti conto, capitalizzando gli interessi e riportando a nuovo il saldo risultante, per cui non è data l’esigibilità del credito posto in esecuzione.\nD. Con sentenza 23 ottobre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che contestare in sede di rigetto dell’opposizione la validità del contratto di mutuo e l’esigibilità del credito costituisce abuso di diritto. Dagli atti risulta infatti che già il 29 luglio 1993, in seguito alla scadenza della facilitazione creditoria per il 10 luglio 1992, l’escusso ha espressamanete riconosciuto il debito esistente in conto corrente, per cui il 5 agosto 1993 (doc. H.) ha sottoscritto con la procedente un accordo secondo il quale la banca gli concedeva al massimo un anno di tempo per trovare una soluzione di rimborso conveniente, mentre l’escusso si impegnava a pagare gli interessi, ridotti all’8% netto dal 1. luglio 1993, mediante versamenti mensili di Fr. 780.--. In prima sede è stato poi rilevato che per inosservanza di tale accordo, la creditrice ha pronunciato la disdetta per il 16 maggio 1994. L’ulteriore proposta di rimborso rateale del credito offerta dalla banca al debitore il 26 maggio 1994 non è stata da questi accettata, non avendo egli rinviato il documento debitamente sottoscritto. La prima giudice ha quindi ritenuto valida la disdetta, argomentando che dall’addebitamento di interessi e spese e nel riporto a saldo del credito corrente non si può desumere la volontà della creditrice cessionaria di volere mantenere il rapporto di mutuo. I doc. I e L attestano infatti la chiara volontà della banca di ottenere il rimborso del credito.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 22 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nG. Con scritto 2 aprile 1996 la rappresentante della __________ ha comunicato che la sua patrocinata ha ceduto il credito inerente la procedura in esame alla __________, e che la cessione è stata notificata al debitore. Essa ha poi prodotto una dichiarazione 22 marzo 1996 della cessionaria confermante il mandato di patrocinio\nConsiderato\nin diritto\n"}