Nel caso di specie queste eventualità non si sono però avverate. I doc. A, B e C non sono pertanto idonei a vincolare l’escussa, per cui in mancanza di un valido riconoscimento di debito nei suoi confronti, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata in prima sede correttamente respinta. 3. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un‘equa indennità come risarcimento delle spese.