Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 13). Anche se l’appello, per di più redatto dalla stessa parte, non risponde in modo preciso ai requisiti formali, esso non è nullo, purchè dal suo complesso si desumino i motivi e risulti l’indicazione della sentenza appellata e la volontà di appellare (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 21). Anche se nell’atto di appello manca l’indicazione della parte appellata la quale tuttavia fu in grado di rispondere all’appello, e non ebbe quindi alcun pregiudizio, il difetto di forma non comporta la nullità dell’atto (cfr.