Contrariamente a quanto sostenuto dalla __________ sull’atto di appello della __________ 26 ottobre 1995 vi è apposto il timbro di entrata della Pretura del Distretto di Lugano recante la data 27 ottobre 1995. b) La sanzione di nullità va applicata con cautela: non è nullo l’appello dal cui contenuto, ancorchè impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellato, e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 13).