D. Con sentenza 18/19 ottobre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che non essendo la signora __________ iscritta a RC e non apparendo agli atti procura scritta, nè essendovi stata ammissione in documenti, nè tantomeno all’udienza di contraddittorio ed il pagamento parziale rientrando nell’ambito degli atti concludenti, l’escussa non può essere considerata vincolata dai contratti di compravendita doc. A, B e C. E. Contro la sentenza pretorile si è aggravata dapprima l’escussa postulando una maggiore indennità secondo le disposizioni della TOA. F.