da avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 7/10 aprile 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/19 ottobre 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.