{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-184_1996-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8551&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "232c04ccf96ec51eaacd8ca3f76e7691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.1996 14.1995.184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:10", "Checksum": "27bad1ba404ca5039be86267e1d54ef0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.1996 14.1995.184\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente:\n- procura scritta;\n- ammissione esplicita in documenti;\n- ammissione esplicita all’udienza;\nAtti concludenti non sono sufficienti. La soluzione formalista è quella che il Tribunale federale in DTF 112 III 88/89 reputa più corretta, così come Amonn in ZBJV 1988 p. 328-329, avuto riguardo alle peculiarità della procedura sommaria di rigetto, anche se la tesi opposta (ammissibilità di ratifica per atti concludenti) non è arbitraria (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340 e n. 114 p. 352).\nc) Dall’esame dei contratti di compravendita doc. A, B e C risulta che per la __________ essi sono stati sottoscritti dalla signora __________ che non risulta iscritta a RC. Ora, procedere, come sostenuto dall’escussa, alla valutazione delle peculiarità del caso, ossia del fatto che la creditrice ha fornito i macchinari acquistati e che questi sarebbero già stati parzialmente pagati - nonostante che dagli accrediti doc. da D1 a D9 non sempre risulta per quali contratti sono stati effettuati i versamenti -, implica l’ammissione di atti concludenti, che la soluzione formale del Tribunale federale e la giurisprudenza di questa Camera tuttavia respingono. L’escussa, in riferimento alla DTF 112 III 89, ha inoltre sostenuto che il potere di rappresentanza non deve essere necessariamente dimostrato con procura scritta. Come ritenuto al precedente considerando vi può essere infatti ammissione esplicita in documenti oppure ammissione durante l’udienza di contraddittorio. Nel caso di specie queste eventualità non si sono però avverate.\nI doc. A, B e C non sono pertanto idonei a vincolare l’escussa, per cui in mancanza di un valido riconoscimento di debito nei suoi confronti, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata in prima sede correttamente respinta.\n3. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un‘equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--.\nIn considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo impiegato in termini di razionalità, l’indennità assegnata dal primo giudice appare inadeguata e va di conseguenza fissata in Fr. 1’500.--.\n4. L’appello 26 ottobre 1995 della __________ va quindi accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 57 e 68 OTLEF).\nL’appello 30 ottobre 1995 della __________ va invece respinto.\nLa tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la __________ non avendo presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).\nPer i quali motivi\nrichiamati gli art. 309 CPC e 82 LEF\npronuncia\nI. L’appello 26 ottobre 1995 __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 18/19 ottobre 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n(1. inviariato).\n\"2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della __________ __________ che rifonderà alla __________ Fr. 1’500.-- a titolo di indennita”.\nI.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità.\nII. L’appello 30 ottobre 1995 __________, è respinto.\nII.1. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________\nIII. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}