{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-184_1996-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8551&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "232c04ccf96ec51eaacd8ca3f76e7691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.1996 14.1995.184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:10", "Checksum": "27bad1ba404ca5039be86267e1d54ef0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.1996 14.1995.184\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Ex art. 126 cpv. 1 CPC quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d’ufficio, lo trasmette subito all’autorità giudiziaria competente e ne dà comunicazione alla parte che lo ha inoltrato. I termini si ritengono rispettati se lo furono con l’insinuazione all’autorità incompetente.\nContrariamente a quanto sostenuto dalla __________ sull’atto di appello della __________ 26 ottobre 1995 vi è apposto il timbro di entrata della Pretura del Distretto di Lugano recante la data 27 ottobre 1995.\nb) La sanzione di nullità va applicata con cautela: non è nullo l’appello dal cui contenuto, ancorchè impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellato, e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 13).\nAnche se l’appello, per di più redatto dalla stessa parte, non risponde in modo preciso ai requisiti formali, esso non è nullo, purchè dal suo complesso si desumino i motivi e risulti l’indicazione della sentenza appellata e la volontà di appellare (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 21).\nAnche se nell’atto di appello manca l’indicazione della parte appellata la quale tuttavia fu in grado di rispondere all’appello, e non ebbe quindi alcun pregiudizio, il difetto di forma non comporta la nullità dell’atto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 22)\nL’atto di appello presentato dalla __________ anche se carente dell’indicazione della parte appellata e del suo domicilio, non ha impedito a quest’ultima di presentare le sue osservazioni. La __________ non ha di conseguenza subito alcun pregiudizio. Inoltre dall’atto di appello si desumono sia la sentenza appellata che i motivi d’impugnazione.\n"}