{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-184_1996-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8551&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "232c04ccf96ec51eaacd8ca3f76e7691"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.184"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.1996 14.1995.184"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:10", "Checksum": "27bad1ba404ca5039be86267e1d54ef0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.1996 14.1995.184\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n30 maggio 1996/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 agosto 1995 da\n|\n|\n__________ patr. da: __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ patr. da avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 7/10 aprile 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/19 ottobre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.”\nCon atto di appello 26 ottobre 1995 l’escussa si è tempestivamente aggravata contro la sentenza pretorile postulando l’assegnazione di un’indennità conforme alla TOA, con protesta di spese e ripetibli;\ncon osservazioni 30 novembre 1995 la procedente si è opposta all’appello, protestate spese e ripetebili;\ncon atto 30 ottobre 1995 anche la procedente si è aggravata contro la sentenza pretorile, chiedendo l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che contro l’atto di appello della procedente, l’escussa non ha presentato osservazioni;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________del 7/10 aprile 1995 la __________ (in seguito: __________) ha escusso la __________ (in seguito: __________) per l’incasso di Fr. 277’804.80 oltre interessi al 7% dal 10 settembre 1993, indicando quale titolo di credito: “ Pretesa di natura contrattuale a dipendenza dei contratti di compra-vendita 6.6.91, 19.9.91 e 14.4.92 perfezionatisi tra la creditrice e la società debitrice (DM 339’200.- al cambio odierno di DM 1 = Sfr. 0.8190).\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su tre contratti di compravendita datati 6 giugno 1991, 19 settembre 1991e 14 aprile 1992 (doc. A, B. e C), aventi per oggetto macchine industriali. Essendo le macchine state consegnate all’escussa ed avendo questa pagato unicamente degli acconti sulle somme dovute per ogni singolo contratto di compravendita, la creditrice pretende il pagamento dell’importo rimanente di complessivi Fr. 277’804.80.\nC. Alll’udienza di contraddittorio l’escussa ha negato di aver conferito procura alla signora __________ allo scopo di concludere i contratti in esame. La __________ ha poi sostenuto che precedentemente erano stati stipulati contratti di compravendita di macchinari, ma in altri contesti ed il pagamento era avvenuto in contanti, contemporaneamente alla consegna della merce.\nD. Con sentenza 18/19 ottobre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che non essendo la signora __________ iscritta a RC e non apparendo agli atti procura scritta, nè essendovi stata ammissione in documenti, nè tantomeno all’udienza di contraddittorio ed il pagamento parziale rientrando nell’ambito degli atti concludenti, l’escussa non può essere considerata vincolata dai contratti di compravendita doc. A, B e C.\nE. Contro la sentenza pretorile si è aggravata dapprima l’escussa postulando una maggiore indennità secondo le disposizioni della TOA.\nF. Con osservazioni 30 novembre 1995 la procedente ha postulato la dichiarazione di nullità dell’appello per carenze formali ed in via subordinata la sua reiezione, l’indennità potendo essere fissata al di sotto del limite inferiore previsto dalla TOA.\nG. Con il suo atto di appello la procedente ha postulato l’accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione ribadendo la validità dei contratti di compravendita quali riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF nei confronti della __________In sostanza la __________ ha argomentato che si devono valutare le peculiarità di ogni singolo caso e che se sussistono certi presupposti, il potere di rappresentanza conferito dall’escussa ad una terza persona può essere dimostrato mediante atti concludenti.\nConsiderato\nin diritto\n"}