D non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Abbondanzialmente va rilevato che le argomentazioni dell’appellante (cfr. in particolare il punto 5) dimostrano che il verificarsi delle condizioni presuppone un esame di merito che sfugge in tutta evidenza al limitato potere di cognizione del giudice del rigetto. La precettante va pertanto rinviata alla procedura di merito davanti al giudice del rito ordinario: in tale sede la creditrice potrà far capo alla gamma completa dei mezzi di prova che il processo ordinario, a differenza di quello sommario, consente. 2. L’appello 30 ottobre 1995 della __________ va quindi respinto.