E, F, G, H, I, O e Q, redatti in lingua inglese. Ora, ritenuto che la questione a sapere se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito va accertata d’ufficio, in mancanza della traduzione dall’inglese in lingua italiana dei suddetti documenti in inglese, in sede di procedura di rigetto dell’opposizione non può essere verificato se le dichiarazioni dell’escusso in merito ai titoli societari depositati presso la procedente si siano effettivamente rivelate incorrette o false. Pertanto, non potendosi accertare se le condizioni previste al punto I del doc. D si siano realizzate, il doc. D non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.