Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). d) L’applicazione della norma sotto il vecchio regime (qui ancora valido, mentre dal 6 giugno 1997 il nuovo art. 21 LAFEF disciplina in termini univoci l’uso della lingua nel processo sommario in tema di esecuzione e fallimento) ha in sostanza subito attenuazioni nel senso che documenti in francese e tedesco, se non contestati, venivano ammessi siccome ricevibili mentre documenti in altre lingue erano considerati come non prodotti. e) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, in Rep 1989 p. 331).