sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p. 302-303 nonchè sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di “un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui l’osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata all’arbitrio delle parti né all’inerzia del giudice”. Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l’altro, l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (cfr.