b) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338). c) Ex art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che per il cpv. 2 “gli atti processuali, i documenti e le perizie” sono trattati allo stesso modo: