C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha in sostanza contestato l’esistenza di un riconoscimento di debito e di qualsivoglia prova atta a suffragare la pretesa di risarcimento dei danni fatta valere dalla creditrice. D. Con sentenza 17 ottobre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che dalla copiosa documentazione prodotta dalla procedente non emerge un riconoscimento di debito atto a dimostrare, nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione la pretesa di risarcimento dei danni posta in esecuzione. In merito alla somma di Fr.