A, B e C) sottoscritte dall’escusso il 13 risp. il 24 ottobre 1994 ed il 21 dicembre 1994 sui quali ha fatto confluire titoli di società americane per importi rilevanti nel corso di 8 transazioni, con l’assicurazione che i titoli sarebbero interamente pagati dall’escusso ai rispettivi venditori. La creditrice ha poi prodotto una dichiarazione di garanzia (doc. D), sottoscritta dal debitore il 3 marzo 1995, sostenendo che la dichiarazione contenuta nel punto I. costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, le affermazioni e le convenzioni formulate dall’escusso in merito alle suddette quote societarie essendosi rivelate inveritiere.