avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/16 giugno 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 ottobre 1995 ha così deciso: “1. L’istanza é respinta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 1’000.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili.”. Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 30 ottobre 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza per l’importo di Fr.