{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-09-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-183_1997-09-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8550&nX40_KEY=4933386&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a639439b2c68244fe788da2b736490ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.183"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.1997 14.1995.183"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:45:34", "Checksum": "ae04c45ec985f52975cc99e6058e3bc0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.1997 14.1995.183\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben radicato nel diritto ticinese: già l’art. 39 dell’abrogato CPC del 24 giugno 1924 stabiliva che “le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in lingua Italiana”.\nSi tratta, per “radicata giurisprudenza” della II. Camera civile del Tribunale di appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p. 302-303 nonchè sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di “un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui l’osservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata all’arbitrio delle parti né all’inerzia del giudice”. Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra l’altro, l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore conferma in DTF 102 Ia 35-38; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nd) L’applicazione della norma sotto il vecchio regime (qui ancora valido, mentre dal 6 giugno 1997 il nuovo art. 21 LAFEF disciplina in termini univoci l’uso della lingua nel processo sommario in tema di esecuzione e fallimento) ha in sostanza subito attenuazioni nel senso che documenti in francese e tedesco, se non contestati, venivano ammessi siccome ricevibili mentre documenti in altre lingue erano considerati come non prodotti.\ne) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, in Rep 1989 p. 331).\nf) Dal tenore del doc. D punto I, di cui la procedente ha prodotto in prima sede la seguente traduzione in lingua italiana:\n“Se le mie dichiarazioni e convenzioni dovessero risultare false od incorrette, pagherò alla banca, rinunciando qui ed ora ad ogni possibile obiezione, la somma di USD 1’000’000.-- a titolo di pena convenzionale”\nemerge che si tratta di un riconoscimento di debito condizionato.\nA dimostrazione dell’avverarsi delle condizioni a cui soggiace la predetta dichiarazione, la procedente ha prodotto i doc. E, F, G, H, I, O e Q, redatti in lingua inglese. Ora, ritenuto che la questione a sapere se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito va accertata d’ufficio, in mancanza della traduzione dall’inglese in lingua italiana dei suddetti documenti in inglese, in sede di procedura di rigetto dell’opposizione non può essere verificato se le dichiarazioni dell’escusso in merito ai titoli societari depositati presso la procedente si siano effettivamente rivelate incorrette o false. Pertanto, non potendosi accertare se le condizioni previste al punto I del doc. D si siano realizzate, il doc. D non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Abbondanzialmente va rilevato che le argomentazioni dell’appellante (cfr. in particolare il punto 5) dimostrano che il verificarsi delle condizioni presuppone un esame di merito che sfugge in tutta evidenza al limitato potere di cognizione del giudice del rigetto. La precettante va pertanto rinviata alla procedura di merito davanti al giudice del rito ordinario: in tale sede la creditrice potrà far capo alla gamma completa dei mezzi di prova che il processo ordinario, a differenza di quello sommario, consente.\n2. L’appello 30 ottobre 1995 della __________ va quindi respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF\npronuncia\n1. L’appello 30 ottobre 1995 della __________ é respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, é a carico della __________ A, che rifonderà a __________ Fr. 2’500.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione :\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5\nper la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria:"}