{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-09-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-183_1997-09-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8550&nX40_KEY=4933386&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a639439b2c68244fe788da2b736490ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.183"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.1997 14.1995.183"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:45:34", "Checksum": "ae04c45ec985f52975cc99e6058e3bc0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.1997 14.1995.183\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n23 settembre 1997\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 luglio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/16 giugno 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 ottobre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza é respinta.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 1’000.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili.”.\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 30 ottobre 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza per l’importo di Fr. 1’250’000.-- oltre interessi al 5% dal 3 marzo 1995, con protesta di spese e ripetibili;\ncon osservazioni 24 novembre 1995 la parte appellata si é opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________7 del 12/16 giugno 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 24’343’750.-- oltre interessi al 5% dal 3 marzo 1995, indicando quale titolo di credito: “Risarcimento dei danni, rivendicazione di pagamento o restituzione dei titoli non pagati, torto morale o commerciale, punitive e exemplary damages, nonché spese occasionate a seguito dell’apertura dei conti N. __________ E e __________.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su tre domande di aperture di conti (doc. A, B e C) sottoscritte dall’escusso il 13 risp. il 24 ottobre 1994 ed il 21 dicembre 1994 sui quali ha fatto confluire titoli di società americane per importi rilevanti nel corso di 8 transazioni, con l’assicurazione che i titoli sarebbero interamente pagati dall’escusso ai rispettivi venditori. La creditrice ha poi prodotto una dichiarazione di garanzia (doc. D), sottoscritta dal debitore il 3 marzo 1995, sostenendo che la dichiarazione contenuta nel punto I. costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, le affermazioni e le convenzioni formulate dall’escusso in merito alle suddette quote societarie essendosi rivelate inveritiere. La procedente pretende poi il risarcimento dei danni causatigli dall’escusso, ammontante per il momento a USD 19’475’000.--.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha in sostanza contestato l’esistenza di un riconoscimento di debito e di qualsivoglia prova atta a suffragare la pretesa di risarcimento dei danni fatta valere dalla creditrice.\nD. Con sentenza 17 ottobre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che dalla copiosa documentazione prodotta dalla procedente non emerge un riconoscimento di debito atto a dimostrare, nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione la pretesa di risarcimento dei danni posta in esecuzione. In merito alla somma di Fr. 1’250’000.-- fatta valere a titolo di pena convenzionale la prima giudice ha ritenuto che il doc. D non costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, trattandosi di dichiarazione condizionata, il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permettendo di verificare l’avverarsi delle condizioni a cui soggiace.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente postulando l’accoglimento dell’istanza di rigetto limitatamente all’importo di Fr. 1’000’000.-- oltre interessi al 5% dal 3 marzo 1995. L’appellante ha ribadito che la dichiarazione contenuta nel doc. D al punto I costituisce valido riconoscimento di debito, l’escusso essendosi irrevocabilmente obbligato a pagare la somma di US$ 1’000’000.-- qualora, come si è avverato, le sue assicurazioni si fossero rivelate inveritiere o inesatte.\nF. Con osservazioni 24 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).\nc) Ex art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che per il cpv. 2 “gli atti processuali, i documenti e le perizie” sono trattati allo stesso modo:"}