a seguito di istanza di fallimento presentata l’11 agosto 1995, le parti sono state convocate per l’udienza del 4 ottobre 1995 e la dichiarazione di fallimento è del 20 ottobre 1995. 4. Il fallito è rinviato, se del caso, all’istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui il fallito “produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato” (art. 195 cpv.