d) Il rigore giurisprudenziale è meglio compreso se si tiene presente che con il pronunciato pretorile del 20 ottobre 1995 si è instaurato un rapporto di diritto al di sopra delle parti qui in causa per il fatto che tutti i creditori acquistano un diritto sulla massa fallimentare: di conseguenza le parti, dopo la declaratoria, non possono più disporre a loro piacimento di tale rapporto (cfr. DTF 91 I 2, CEF 10 novembre 1969 in re S. SA, in Rep 1969 p. 342; CEF 28 novembre 1986 in re G. c. G. & P.; CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 2 i.f.). 3. Alla pronuncia del fallimento non si giunge d’improvviso: