A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5). Gli pseudona devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. DTF 28 gennaio 1988 in re a. AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi). c) In casu la decisione di fallimento è fondata sul PE n. __________ al quale l’escusso non ha interposto opposizione e sulla relativa comminatoria di fallimento.