{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-182_1996-02-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8549&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7410c4f0e73feddc87adf5e2a0987470"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.1996 14.1995.182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:30", "Checksum": "d68408de09a9c8f628e9e85de67b5120", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.1996 14.1995.182\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Il rigore giurisprudenziale è meglio compreso se si tiene presente che con il pronunciato pretorile del 20 ottobre 1995 si è instaurato un rapporto di diritto al di sopra delle parti qui in causa per il fatto che tutti i creditori acquistano un diritto sulla massa fallimentare: di conseguenza le parti, dopo la declaratoria, non possono più disporre a loro piacimento di tale rapporto (cfr. DTF 91 I 2, CEF 10 novembre 1969 in re S. SA, in Rep 1969 p. 342; CEF 28 novembre 1986 in re G. c. G. & P.; CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 2 i.f.).\n3. Alla pronuncia del fallimento non si giunge d’improvviso: in casu il PE che ha dato avvio alla procedura esecutiva risale al 22 maggio 1995 ; il 28 giugno 1995 è stata emessa la comminatoria di fallimento, notificata il 20 luglio 1995; a seguito di istanza di fallimento presentata l’11 agosto 1995, le parti sono state convocate per l’udienza del 4 ottobre 1995 e la dichiarazione di fallimento è del 20 ottobre 1995.\n4. Il fallito è rinviato, se del caso, all’istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui il fallito “produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato” (art. 195 cpv. 1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, il qui appellante sarà reintegrato nella libera disposizione del suo patrimonio.\n5. L’appello 27 ottobre 1995 di __________ va quindi respinto. Di conseguenza si impone la dichiarazione di fallimento di __________ La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 52, 53, 54 e 67 cpv. 1 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 171 e 174 LEF\npronuncia: 1. L’appellazione 27 ottobre 1995 di __________, è respinta.\n1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________ a far tempo da.\nmartedì 5 marzo 1996, alle ore 10.00.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________\n3. E` ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.\n4. Intimazione:\n- __________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}