L’istanza 10 luglio 1995 __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 14/26 luglio 1993 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 239’568.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 1993. 2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’istante è posta per 1/10 a carico della __________ e per 9/10 a carico di __________, la quale rifonderà alla __________ Fr. 400.-- per parte d’indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.