1 CO solo al tasso del 5%, la lettera doc. I della debitrice non contenendo alcuna dichiarazione di volontà esplicita ex art. 82 LEF in merito al tasso d’interesse e non potendosi calcolare in sede di procedura sommaria su quali importi sono applicabili i tassi del 5% risp. del 5 1/4% fissati nel contratto di concessione di mutuo doc. B. Ex art. 105 cpv. 1 CO gli interessi moratori per ritardo nel pagamento di interessi contrattuali sono dovuti solo dal giorno in cui si è proceduto contro la debitrice in via esecutiva, ossia dal 14 luglio 1993. L’opposizione va pertanto rigettatata in via provvisoria per Fr. 239’568.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 1993. 3.