, gli estratti conto (doc. A), attestanti la scadenza degli interessi dal 31 dicembre 1988 al 30 giugno 1993, così come la lettera 14 maggio 1993 della debitrice (doc. I), con la quale ha riconosciuto l’esattezza degli interessi scaduti, valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per l’importo di Fr. 239’568.15 posto in esecuzione. Le allegazioni sollevate dalla debitrice la prima volta in questa sede vanno respinte, ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essendo vietato in sede di appello addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Contrariamente a quanto ritenuto in sede pretorile gli interessi di mora possono essere riconosciuti ex art. 104 cpv. 1 CO solo al tasso del 5%, la lettera doc.