CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA). c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). d) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. e) La lettera di concessione di credito 28 novembre 1988 con il contestuale riconoscimento di debito(doc. B) costituisce, insieme con l’ordine di pagamento 30 novembre 1988 (doc. P), gli estratti conto (doc.