C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha dichiarato che sono state intraprese trattative con la banca creditrice e con altri istituti bancari allo scopo di trovare una soluzione. D. Con sentenza 4/10 ottobre 1995 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha ritenuto che la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa sostenendo che la vendita dell’immobile, senza l’esecuzione dei lavori di rinnovo, si è rivelata impossibile.