__________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/26 luglio 1993 dell’UEF di Bellinzona; sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 4/10 ottobre 1995 ha così deciso: “1. È rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. 253’916 dell’UEF di Bellinzona. 2. La tassa di giustizia globale di Fr. 120.-- da anticiparsi dalla parte istante è a carico della parte convenuta che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.