{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-181_1996-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8548&nX40_KEY=4711542&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16967be33323adf5beef73f50dd7c2a0"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["14.1995.181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.1996 14.1995.181"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:02:29", "Checksum": "eb5087cf4cb2e4f8a06a931b13fefa16", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.1996 14.1995.181\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:\n- vi é contratto di mutuo scritto;\n- vi é la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;\n- la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).\nc) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nd) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.\ne) La lettera di concessione di credito 28 novembre 1988 con il contestuale riconoscimento di debito(doc. B) costituisce, insieme con l’ordine di pagamento 30 novembre 1988 (doc. P), gli estratti conto (doc. A), attestanti la scadenza degli interessi dal 31 dicembre 1988 al 30 giugno 1993, così come la lettera 14 maggio 1993 della debitrice (doc. I), con la quale ha riconosciuto l’esattezza degli interessi scaduti, valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per l’importo di Fr. 239’568.15 posto in esecuzione.\nLe allegazioni sollevate dalla debitrice la prima volta in questa sede vanno respinte, ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essendo vietato in sede di appello addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.\nContrariamente a quanto ritenuto in sede pretorile gli interessi di mora possono essere riconosciuti ex art. 104 cpv. 1 CO solo al tasso del 5%, la lettera doc. I della debitrice non contenendo alcuna dichiarazione di volontà esplicita ex art. 82 LEF in merito al tasso d’interesse e non potendosi calcolare in sede di procedura sommaria su quali importi sono applicabili i tassi del 5% risp. del 5 1/4% fissati nel contratto di concessione di mutuo doc. B. Ex art. 105 cpv. 1 CO gli interessi moratori per ritardo nel pagamento di interessi contrattuali sono dovuti solo dal giorno in cui si è proceduto contro la debitrice in via esecutiva, ossia dal 14 luglio 1993.\nL’opposizione va pertanto rigettatata in via provvisoria per Fr. 239’568.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 1993.\n3. L’appello 23 ottobre 1995 di __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi\nrichiamati gli art. 82 LEF, 104 e 105 CO\npronuncia\nI. L’appello 23 ottobre 1995 __________, è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 4/10 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata:\n“1. L’istanza 10 luglio 1995 __________ è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 14/26 luglio 1993 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 239’568.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 1993.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’istante è posta per 1/10 a carico della __________ e per 9/10 a carico di __________, la quale rifonderà alla __________ Fr. 400.-- per parte d’indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è per 1/10 a carico della __________ e per 9/10 a carico di __________ la quale rifonderà alla __________ Fr. 600.-- per parte d’indennità.\nIII. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Bellinzona\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}