{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-181_1996-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8548&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16967be33323adf5beef73f50dd7c2a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.1996 14.1995.181"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:57", "Checksum": "00cf5c7a2d6c07a2d2e618d8a508c05d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.1996 14.1995.181\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n22 agosto 1996B/fc/bsn\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 luglio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/26 luglio 1993 dell’UEF di Bellinzona;\nsulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 4/10 ottobre 1995 ha così deciso:\n“1. È rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. 253’916 dell’UEF di Bellinzona.\n2. La tassa di giustizia globale di Fr. 120.-- da anticiparsi dalla parte istante è a carico della parte convenuta che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.”\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 23 ottobre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza;\ncon osservazioni 20 novembre 1995 la parte appellata ha postulato in via principale che l’appello venga dichiarato nullo e subordinatamente che venga respinto, con protesta di spese e ripetibili;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________del 14/26 luglio 1993 dell’UEF di Bellinzona la __________ (in seguito: __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 239’568.15 oltre interessi alll’8 ½ % dal 1. gennaio 1993, indicando quale titolo di credito: “Fälliger Zins auf Darlehen nr. ________ bei unserer Geschäftsstelle in __________.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la creditrice ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su una lettera di concessione di credito 28 novembre 1988 e contestuale riconoscimento di debito 2 dicembre 1988 per l’importo di Fr. 1’728’000.-- sottoscritto dall’escussa (doc. B). Il versamento dell’importo mutuato è stato effettuato il 30 novembre 1988 (doc. P). La creditrice pretende gli interessi calcolati dal 31 dicembre 1988 al 30 giugno 1993 di Fr. 288’568.15, dedotto l’importo versato di Fr. 49’000.--, ossia Fr. 239’568.15. Con lettera 14 maggio 1993 (doc. I) la debitrice ha chiesto una dilazione di un anno per il pagamento sia della somma mutuata che degli interessi. Secondo la __________, con questo scritto, avrebbe implicitamente riconosciuto il tasso d’interesse di mora dell’8.5%, valendo la volontà contrattuale delle parti e non l’eventuale tasso indicato sui titoli ipotecari.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha dichiarato che sono state intraprese trattative con la banca creditrice e con altri istituti bancari allo scopo di trovare una soluzione.\nD. Con sentenza 4/10 ottobre 1995 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha ritenuto che la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa sostenendo che la vendita dell’immobile, senza l’esecuzione dei lavori di rinnovo, si è rivelata impossibile. Se questi lavori fossero stati eseguiti tempestivamente, il canone locatizio avrebbe potuto essere aumentato ed il valore dell’immobile conservato. L’appellante ha pertanto dichiarato di non sentirsi responsabile per gli interessi calcolati sul prestito, il cui tasso è sempre stato aumentato, nè del mutuo; anzi essa intende chiedere un indennizzo danni per mancato guadagno e abuso di fiducia.\nF. Con osservazioni 20 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nConsiderato\nin diritto\n1. Per i combinati cpv. 2 lett. f e cpv. 5 dell’art. 309 CPC, la dichiarazione di appello è nulla se manca l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda.\nIl rigore formale va però attenuato e si prescinde quindi dalla declaratoria di nullità dell’atto di appello quando, pur in mancanza dei requisiti citati, dal contesto appaia chiara la volontà di appellare e risulti in termini affidabili quanto si chiede sia giudicato e per quali motivi, atteso che dalle irregolarità formali non derivi pregiudizio alla controparte: la sanzione di nullità è infatti da applicare con cautela, evitando di incorrere nella censura di formalismo eccessivo (cfr. in senso convergente II CC 16 aprile 1985 in re A.SA c. B., in Rep 1985 p. 338; II CC 10 gennaio 1986 in re C. c. C., in Rep 1986 p. 271; II CC 21 marzo 1980 in re S. c. F., in Rep 1981 p. 185; Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 135).\nNella concreta fattispecie si può affermare che dall’atto d’appello emerge in termini univoci la volontà di __________ di impugnare la sentenza pretorile, l’escussa avendo indicato la procedura esecutiva in oggetto, le parti in causa ed esposto la fattispecie, sostenendo che sarebbe stata indotta in errore.\nDalla pretesa carenza formale dell’atto d’appello nessun danno è inoltre derivato all’appellata che in sede di osservazioni ha ben compreso l’oggetto del contendere.\nNe consegue l’ammissibilità in principio dell’appellazione."}