150.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ , che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità. III.1. L’appello 24 ottobre 1995 di __________ (inc. 14.95.180), è accolto. Di conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 26 luglio 1995 di __________, è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE __________ del 4/6 luglio 1995 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 107’500.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 1995. 2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________.