14.95.179), è accolto. Di conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 20 giugno 1995 di __________ è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE. __________ del 12/14 giugno 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 107’500.-- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 1995. 2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________che rifonderà a __________. Fr. 300.-- a titolo di indennità.” II.2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ , che rifonderà a __________ Fr.