La parte appellata ha poi rilevato che con la lettera 2 maggio 1994 (doc. 3) la procedente le ha comunicato che in relazione al contratto _________-91/92 tra __________ e __________l nulla più le era dovuto. Che questa dichiarazione non ha connessione alcuna con il mandato di consulenza in oggetto emerge sia dal fatto che lo scritto doc. 3 si riferisce al contratto __________ 91/92, senza accenno alcuno al rapporto di consulenza, sia dai pagamenti delle indennità trimestrali effettuati dall’escussa, successivamente alla lettera 2 maggio 1994, fino al 31 dicembre 1994 e ciò, nonostante la pretesa mancanza di fatture.