Inoltre il doc. C venne concordato tenendo conto del volume di prestazioni richieste relativamente all’attività dell’escussa per la costruzione dello stabilimento di Sovbutital. Infine è stato rilevato che la dichiarazione di saldo nella successiva lettera 2 maggio 1994 (doc. 3) supera la dichiarazione contenuta nel doc. C. D. Con sentenze 16 ottobre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’eccezione di carenza d’identità tra i titoli di credito menzionati sui PE con quelli prodotti con le istanze, argomentando che è chiaramente deducibile che i doc. B e C si riferiscono ai crediti posti in esecuzione. La procedente fonda le sue pretese sulla convenzione 1.