La procedente ha poi prodotto una lettera 28 maggio 1993 (doc. C) del seguente tenore: “A seguito dei colloqui odierni, si precisa che, fermo restando il Vostro impegno ad effettuare la consulenza avvalendoVi delle prestazioni della Sig.ra __________ a, il compenso già convenuto il 7 dicembre 1992, nella misura di Fr. Sv. 430’000.--, Vi sarà comunque da noi pagato alle scadenze previste, anche in deroga a quanto previsto al punto 2 di detta lettera.” La creditrice ha rilevato che l’indennità trimestrale le è stata versata fino a fine 1994. Con le esecuzioni in oggetto essa pretende il pagamento della prima e seconda rata per il 1995 di Fr. 107’500.-- ciascuna.