n. __________del 4/6 luglio 1995 dell’UE di Lugano; sulle quali istanze la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenze 16 ottobre 1995 ha così deciso: inc. n. __________ (PE n. __________ “1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.” inc. n. __________ (PE n. __________ “1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.