{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-179_1996-04-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8547&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "499ea3c4ba50bc3c9352179fe896ed08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.1996 14.1995.179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:36", "Checksum": "450fedb047bd2561d86cf54bfbac9568", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.1996 14.1995.179\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Incombe all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81).\nd) In casu l’escussa ha sollevato l’eccezione d’inadempimento contrattuale da parte della __________ Le sue allegazioni in merito alla mancata designazione di una persona che espletasse l’attività promessa con il contratto doc. A sono tuttavia inconferenti. Infatti non solo dalla documentazione agli atti non risulta alcuna contestazione da parte dell’escussa in merito a tale carenza, ma con la lettera 28 maggio 1993 (doc. C) la __________ medesima ha affermato che la consulenza avveniva tramite la signora __________ il che dimostra che era perfettamente a conoscenza dell’identità della consulente. Anche in merito alla pretesa mancanza d’assistenza della __________ nell’ottenimento di crediti e finanziamenti al fine di ricevere il pagamento dell’85% dell’ammontare dei contratti, __________ non ha fornito alcun documento relativo a sue contestazioni in merito. Contrariamente a quanto ritenuto dall’escussa, l’onere di rendere verosimile l’inadempimento contrattuale spetta tuttavia alla parte escussa sulla base di riscontri oggettivi che rendano credibili le sue allegazioni, e non con contestazioni sollevate in sede di contraddittorio e prive di riscontri tali da rendere verosimile quanto affermato.\nL’appellante ha poi fatto valere l’eccezione di compensazione con diversi importi che la procedente avrebbe già incassato. Dall’avviso di addebito 3 maggio 1994 (doc. 2) a favore della __________. non risulta tuttavia nemmeno il motivo del pagamento di Fr. 14’759’646.--. Anche in merito alle commissioni, secondo l’escussa già versate in eccesso per 2.5/3 mlioni di ECU, così come all’anticipo di Fr. 1’855’000.-- non risultano dagli atti giustificativi idonei a stabilirne, nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione, sia la causa che l’ammontare. La parte appellata ha poi rilevato che con la lettera 2 maggio 1994 (doc. 3) la procedente le ha comunicato che in relazione al contratto _________-91/92 tra __________ e __________l nulla più le era dovuto. Che questa dichiarazione non ha connessione alcuna con il mandato di consulenza in oggetto emerge sia dal fatto che lo scritto doc. 3 si riferisce al contratto __________ 91/92, senza accenno alcuno al rapporto di consulenza, sia dai pagamenti delle indennità trimestrali effettuati dall’escussa, successivamente alla lettera 2 maggio 1994, fino al 31 dicembre 1994 e ciò, nonostante la pretesa mancanza di fatture.\nNon avendo pertanto la parte appellata reso verosimile sulla base di riscontri oggettivi nè la causa, nè l’importo delle sue contropretese, anche l’eccezione di compensazione va respinta.\nContrariamente a quanto ritenuto in prima sede, i doc. B e C costituiscono pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, per cui le opposizioni interposte ai PE in esame vanno rigettate in via provvisoria per Fr. 107’500.-- oltre al 5% dal 1. aprile 1995 risp. per Fr. 107’500.-- oltre al 5% dal 1. luglio 1995.\n4. Gli appelli 24 ottobre 1995 della __________. vanno quindi accolti.\nTasse di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 320 CPC e 82 LEF, nonchè i disposti citati\npronuncia: I. Le cause inc. 14.95.179 e 14.95. 180 sono dichiarate congiunte.\nII.1. L’appello 24 ottobre 1995 di __________ (inc. 14.95.179), è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 20 giugno 1995 di __________ è accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta al PE. __________ del 12/14 giugno 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 107’500.-- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 1995.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________che rifonderà a __________. Fr. 300.-- a titolo di indennità.”\nII.2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ , che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.\nIII.1. L’appello 24 ottobre 1995 di __________ (inc. 14.95.180), è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n“1. L’istanza 26 luglio 1995 di __________, è accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta al PE __________ del 4/6 luglio 1995 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 107’500.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 1995.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________. Fr. 300.-- a titolo di indennità.”\nIII.2. La tassa di giustizia di fr. 150.--del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ , che rifonderà a __________. Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.\nIV. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria:"}