{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-179_1996-04-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8547&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "499ea3c4ba50bc3c9352179fe896ed08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.1996 14.1995.179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:15:36", "Checksum": "450fedb047bd2561d86cf54bfbac9568", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.1996 14.1995.179\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nD. Con sentenze 16 ottobre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’eccezione di carenza d’identità tra i titoli di credito menzionati sui PE con quelli prodotti con le istanze, argomentando che è chiaramente deducibile che i doc. B e C si riferiscono ai crediti posti in esecuzione. La procedente fonda le sue pretese sulla convenzione 1. giugno 1990, sull’aggiorna-mento integrativo 7 dicembre 1992 e sulla lettera 28 maggio 1993. In prima sede è poi stato rilevato che il fatto che la __________ abbia sempre provveduto al pagamento delle commissioni di consulenza fino al dicembre 1994, dimostra che il contratto è stato adempiuto. Dagli atti non risulta inoltre che l’escussa abbia mai contestato la qualità delle prestazioni fornite dalla __________ In sede pretorile è stata tuttavia ritenuta verosimile l’eccezione di compensazione con commissioni pagate in eccesso sulla base del doc. 1, che attesta l’esistenza di rapporti contrattuali complessi da cui derivano pretese e contropretese, indeterminabili in sede di procedura di rigetto. Secondo la prima giudice la lettera 2 maggio 1994, contenente una dichiarazione a saldo, appare in netto contrasto con le pretese poste in esecuzione. In prima sede le istanze di rigetto provvisorio dell’opposi-zione sono state pertanto respinte.\nE. Contro le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata la procedente con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nF. Con osservazioni 15 novembre 1995 la __________ si è opposta ai gravami, riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nConsiderato\nin diritto: 1. Le due appellazioni sono dirette contro due sentenze pretorili aventi sia la stessa appellante che la stessa parte appellata, sostanzialmente riferite a fatti simili: le cause possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola sentenza.\n2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nc) Dall’esame della documentazione agli atti si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dall’escussa, i titoli di credito indicati sui PE, ossia il contratto di consulenza stipulato tra le parti il 1. luglio 1990 risp. l’indennità per consulenza si identificano con i documenti prodotti a fondamento delle istanze di rigetto dell’opposizione. Infatti la convenzione aggiuntiva 7 dicembre 1992 (doc. B) così come lo scritto 28 maggio 1993 (doc. C) concernente la consulenza prestata da __________ alla __________ sono connessi con il contratto di consulenza 1. luglio 1990 (doc. A).\nd) Dall’esame della convenzione aggiuntiva 7 dicembre 1992 (doc. B ) emerge che l’escussa si è impegnata a versare alla procedente dal 1. luglio 1993 un compenso annuo di Fr. 430’000.--, pagabile trimestralmente. Con lo scritto 28 maggio 1993 (doc. C) la __________ ha comunicato alla procedente che il compenso già convenuto il 7 dicembre 1992, nella misura di Fr. 430’000, sarebbe comunque stato pagato alle scadenze previste, anche in deroga a quanto concordato al punto 2 della lettera 7 dicembre 1992.\nQuesti documenti costituiscono in principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\n3.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\nb) Nell’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di __________, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l’escusso renda almeno credibile l’ecce-zione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348 con riferimenti)"}